Superbonus 110%: Decreto Congruità delle spese

Il Decreto MiTE prezzi Bonus Edilizi definisce i costi massimi specifici agevolabili ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese di cui all’articolo 119, comma 13, lettera a) e all’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), del decreto-legge n. 34 del 2020, conformemente a quanto previsto all’articolo 2.

Articolo 2 (Ambito di applicazione)

  1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alla tipologia di beni individuata dall’Allegato A per la realizzazione degli interventi elencati all’articolo 121, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese in caso sia di fruizione diretta della detrazione sia di esercizio dell’opzione ai sensi dell’articolo 121, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020.
  2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio, ove necessario, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 3 (Costi massimi ammissibili)

  1. Fermo restando l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali concedibili e l’ammontare della spesa massima ammissibile a detrazione, il tecnico abilitato assevera la congruità delle spese per gli interventi nel rispetto dei costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all’Allegato A, nonché conformemente alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3.
  2. Ai fini del presente decreto, gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici, di sistemi di accumulo dell’energia elettrica e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici rispettano i limiti di spesa specifici previsti dall’articolo 119, commi 5, 6 e 8, del decreto-legge n. 34 del 2020.
  3. Ai sensi dell’articolo 119, comma 15, del decreto-legge n. 34 del 2020, per gli interventi di cui all’Allegato A sono ammessi alla detrazione gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell’attestato di prestazione energetica APE, nonché per l’asseverazione di cui al comma 1, conformemente a quanto previsto dal punto 13.4 dell’Allegato A al DM Requisiti tecnici.
  4. Per le tipologie di intervento non ricomprese nell’Allegato A, l’asseverazione di cui al comma 1 certifica il rispetto dei costi massimi specifici calcolati utilizzando i prezziari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome o i listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti sul territorio ove è localizzato l’edificio o i prezziari pubblicati dalla casa editrice DEI.

Articolo 4

(Modifiche al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, recante “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – c.d. Ecobonus”)

  1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, recante “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – c.d. Ecobonus”, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 5, comma 1, lettera f), dopo le parole “nonché quelle di cui all’articolo 119, comma 15” sono aggiunte le seguenti: “e all’articolo 121, comma 1-ter, lettera b)”;

b) all’articolo 8, comma 1, le parole “dal decreto del Ministero dello sviluppo economico di cui all’articolo 119, comma 13, lettera a) del Decreto Rilancio” sono sostituite dalle seguenti: “dai decreti adottati ai sensi dell’articolo 119, commi 13, lettera a) e 13-bis, secondo periodo, del Decreto Rilancio”;

c) all’Allegato A, il punto 13 è sostituito dal seguente:

“13 Limiti delle agevolazioni

13.1 Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese, il tecnico abilitato allega il computo metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all’Allegato I per gli interventi di seguito indicati:

a) interventi di cui all’articolo 119, commi 1 e 2, del Decreto Rilancio;

b) interventi che ai sensi del presente Allegato prevedono l’asseverazione del tecnico abilitato;
c) interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, diversi da quelli di cui alla lettera b), che optano per le opzioni di cui all’articolo 121 del Decreto Rilancio.

13.2 Per gli interventi diversi da quelli di cui al punto 13.1, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato esclusivamente sulla base dei costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all’Allegato I.
13.3 Qualora le verifiche effettuate ai sensi dei punti 13.1 o 13.2 evidenzino che i costi specifici omnicomprensivi per tipologia di intervento sostenuti sono maggiori di quelli massimi ammissibili definiti dal presente decreto, la detrazione è applicata entro i predetti limiti massimi.
13.4 Ai sensi dell’articolo 119, comma 15, del Decreto Rilancio sono ammessi alla detrazione di cui all’articolo 1, comma 1, gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell’attestato di prestazione energetica APE, nonché per l’asseverazione di cui al presente allegato, secondo i valori massimi di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.”;
d) l’Allegato I è sostituito dal seguente:
“ ALLEGATO I
Costi massimi specifici
I costi massimi specifici per gli interventi di cui al presente decreto sono quelli definiti dal decreto del Ministro della transizione ecologica di cui all’articolo 119, comma 13-bis, terzo periodo, del Decreto Rilancio, in merito ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni”.

Articolo 5 (Aggiornamento ed entrata in vigore)

  1. Entro il 1° febbraio 2023 e successivamente ogni anno, i costi massimi di cui all’Allegato A al presente decreto sono aggiornati in considerazione degli esiti del monitoraggio svolto da ENEA sull’andamento delle misure di cui all’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 e dei costi di mercato.
  2. Il presente decreto, di cui l’Allegato A costituisce parte integrante, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.