Superbonus

L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’imposta lorda ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti o interventi antisismici .

In particolare, il Superbonus spetta, a determinate condizioni, per le spese sostenute per interventi effettuati su parti comuni di edifici, su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari, nonché sulle singole unità immobiliari.

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Il Superbonus si applica agli interventi effettuati:

  • dai condomini, nonché con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2021, dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, per interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
  • Per gli interventi effettuati dai condomini (indicati al comma 9, lettera a, dell’articolo 119 del decreto Rilancio) la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Stessa data di scadenza anche per gli interventi effettuati dalle persone fisiche (indicate nello stesso comma 9, lettera a, dell’articolo 119 del decreto Rilancio),  per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo.
  • dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni sulle singole unità immobiliari
  • dagli Istituti autonomi case popolari (Iacp), comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali degli Iacp, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing“. In particolare, la detrazione spetta per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà o gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica. Per tali soggetti il Superbonus spetta anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al  30 giugno 2023 e, per gli interventi per i quali a tale data siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023
  • dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa. La detrazione spetta per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci
  • dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (di cui all’articolo 10, del decreto legislativo n. 460/1997), dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n. 266/1991, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano, previsti dall’articolo 7 della legge n. 383/2000
  • dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 242/1999, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

 

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La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, per la spesa sostenuta dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022, e in 4 quote annuali di pari importo per la parte di spesa effettuata nell’anno 2022.

Per gli Istituti autonomi case popolari (Iacp), comunque denominati, e gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, la ripartizione in 4 quote annuali di pari importo si applica alle spese sostenute dal 1° luglio 2022.

Per gli interventi realizzati su edifici unifamiliari, sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti e che dispongono di uno o più accessi autonomi dall’esterno, o su unità immobiliari site in edifici in condominio o in edifici composti da due a quattro unità distintamente accatastate possedute da un unico proprietario o in comproprietà, il Superbonus spetta per le spese sostenute dalle persone fisiche per interventi realizzati su un massimo di due unità immobiliari. Tale limitazione non opera per le spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio, nonché per gli interventi antisismici.

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Ai fini dell’accesso al Superbonus, gli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti devono:

  • rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 agosto 2020
  • assicurare, nel loro complesso – anche congiuntamente agli interventi di efficientamento energetico, all’installazione di impianti solari fotovoltaici ed, eventualmente, dei sistemi di accumulo – il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, compreso quello unifamiliare o delle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e che dispongono di uno o più accessi autonomi dall’esterno, o, se non possibile in quanto l’edificio o l’unità familiare è già nella penultima (terzultima) classe, il conseguimento della classe energetica più alta.

Il miglioramento energetico è dimostrato dall’attestato di prestazione energetica (A.P.E.)[16], ante e post-intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

In deroga alle distanze minime riportate all’articolo 873 del Codice civile, gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza.

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Come previsto dall’articolo 121 del decreto Rilancio, modificato dalla legge di bilancio 2021, i soggetti che:

  • negli anni 2020, 2021 e 2022 sostengono spese per gli interventi ammessi al Superbonus
  • negli anni 2020 e 2021 effettuano spese per gli ulteriori interventi indicati al comma 2 dell’art. 121 (interventi di recupero del patrimonio edilizio, interventi di efficienza energetica o antisismici, interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, installazione di impianti fotovoltaici o di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici)

possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente

 

  1. per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante o, nel caso di sconto “parziale”, pari all’importo dello sconto applicato,con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari
  2. per la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.

L’opzione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori che, con riferimento agli interventi ammessi al Superbonus, non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo. Il primo stato di avanzamento, inoltre, deve riferirsi ad almeno il 30% e il secondo ad almeno il 60% dell’intervento medesimo.

I crediti d’imposta, che non sono oggetto di ulteriore cessione, sono utilizzati in compensazione[17] attraverso il modello F24. Il credito d’imposta è fruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere fruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.

Non si applica il limite generale di compensabilità previsto[18] per i crediti di imposta e contributi pari a 700.000 euro (elevato a 1 milione di euro per il solo anno 2020), né il limite di 250.000 euro applicabile ai crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi[19].

Inoltre, non si applica il divieto di utilizzo dei crediti in compensazione, in presenza di debiti iscritti a ruolo per importi superiori a 1.500 euro[20].

La cessione può essere disposta in favore:

  • dei fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi
  • di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
  • di istituti di credito e intermediari finanziari.

 

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Le nuove semplificazioni

Il decreto legge n. 77/2021 ha introdotto importanti semplificazioni sulla documentazione da presentare per l’esecuzione degli interventi.

In particolare, è stato previsto che gli interventi che danno diritto al Superbonus, compresi quelli riguardanti le parti strutturali degli edifici o i prospetti ed esclusi quelli che comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono “manutenzione straordinaria” e sono realizzabili mediante Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA).

Nella CILA devono essere attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione, ovvero va attestato che la costruzione è stata completata prima del 1° settembre 1967.

La presentazione della CILA non richiede “l’attestazione dello stato legittimo” previsto dall’articolo 9-bis, comma 1-bis, del Dpr n. 380/2001.

Per questi interventi le ipotesi di decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del Dpr n. 380/2001 sono esclusivamente le seguenti:

  • la mancata presentazione della CILA
  • realizzazione degli interventi in difformità della CILA
  • l’assenza dell’attestazione dei dati che la CILA deve contenere
  • la non corrispondenza al vero di attestazioni e asseverazioni.

Resta impregiudicata, comunque, ogni valutazione sulla legittimità dell’immobile oggetto di intervento.

Per le opere già classificate come “attività di edilizia libera” è richiesta solo la descrizione dell’intervento. Per quanto riguarda le “varianti in corso d’opera”, invece, esse vanno comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata.

Infine, alla conclusione dei lavori non è richiesta la segnalazione certificata di inizio attività (documento previsto dall’articolo 24 Dpr n. 380/2001).

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Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti che esercitano l’opzione, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del Dpr n. 600/1973.

I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto.

L’Agenzia delle entrate, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo, procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione (nei termini di cui all’articolo 43 del Dpr n. 600/1973 e all’articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto legge n. 185/2008, convertito, con modificazioni dalla legge n. 2/2009).

Le violazioni meramente formali, se non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo, non implicano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata.

Se le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli da parte delle autorità competenti sono rilevanti per l’erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.

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