Superbonus 110%: proroga al 7 aprile 2022 per la cessione del credito

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate ha prorogato al 7 aprile 2022 il termine ultimo per inviare la comunicazione della scelta dell’opzione per le spese sostenute nel 2021.

Le modifiche apportate al meccanismo delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) alle detrazioni fiscali in edilizia (superbonus 110%, bonus facciate e altri bonus) ha avuto come principale effetto quello di eliminare le “reti di aziende” che potevano illimitatamente passarsi tra loro i crediti fiscali.

La cessione del credito dopo il Sostegni-ter

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n. 4/2022 (Decreto Sostegni-ter), immediatamente in vigore almeno fino alla sua conversione in legge, sono state apportate piccole ma importanti modifiche all’art. 121, comma 1 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) in modo da limitare le cessioni del credito. A partire dal 17 febbraio 2022 per tutti i bonus che utilizzano le opzioni alternative e dal 7 marzo 2022 per il nuovo bonus 75% per l’eliminazione delle barriere architettoniche (art. 119-ter del Decreto Rilancio), come previsto dal Sostegni-ter e dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 4 febbraio 2022, n. 37381, saranno nulli i contratti in violazione al nuovo comma 1 che prevede le seguenti possibilità alternative alla detrazione diretta in dichiarazione dei redditi:

  • sconto in fattura fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione;
  • cessione del credito d’imposta di pari ammontare, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione.