L’art. 119, comma 8-bis del Decreto Rilancio prevede la possibilità di proroga al 30 giugno 2022 per le unifamiliari ma a determinate condizioni.
Nel caso delle villette unifamiliari, la corsa che porta al 110% è irta di ostacoli più delle altre: 30% al 30 giugno, 100% al 31 dicembre e, ora, divieto di doppia cessione del credito. E in molti stanno pensando di fare marcia indietro.
La perseveranza premia.
Leggendo bene l’attuale versione (conseguente alla Finanziaria 2022) del comma 8-bis dell’art. 119 del decreto 34/2020: “Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo”.
L’obbligo di realizzare il 30% dell’intervento complessivo entro il 30 giugno è riferito alla possibilità di godere della detrazione massima per “le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022”.
Non bisogna confondere le spese con i lavori. Le scadenze delle spese e dei lavori sono diverse.
Le spese sostenute (ovvero pagate, in applicazione del principio di cassa) entro il 30 giugno 2022 sono certamente agevolabili al 110% ancorché entro tale data non risulti eseguito il 30% dell’intervento complessivo.
Il 30 giugno 2022 rappresenta dunque la scadenza per eseguire i pagamenti, prorogabile di sei mesi solo nel caso in cui si verifichino le condizioni (inerenti ai lavori) indicate nel comma 8-bis.
Al 30 giugno senza lavori
Il proprietario di una casa unifamiliare potrà decidere di aprire il cantiere anche a ridosso della scadenza del 30 giugno, purché entro tale data effettui un bonifico parlante in favore della (o delle) impresa esecutrice pari all’importo per il quale intende fruire del 110%.
In presenza di disponibilità economiche (fondi propri o prestito bancario), potrà eseguire anticipatamente il pagamento dell’intero importo dell’appalto (previa fideiussione), incamerando in tal modo i corrispondenti crediti fiscali derivanti dal Superbonus. Il “rimborso” potrà poi avvenire solo con la modalità della detrazione diretta in dichiarazione dei redditi, in 4 rate di pari importo per i prossimi 4 anni, poiché il comma 1-bis dell’art. 121 prevede che “L’opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori…”.
Quindi senza lavori non ci può essere uno stato di avanzamento e senza stato di avanzamento non ci può essere alcuna opzione alternativa al “utilizzo diretto della detrazione”.
Se il pagamento effettuato prima del 30 giugno fosse inferiore all’importo totale dell’appalto, sulla parte rimanente, pagabile in corso d’opera o a fine lavori secondo accordi contrattuali, si potrà fruire delle detrazioni ordinarie:
- 50% per ristrutturazione edilizia
- 70% per sismabonus con miglioramento di una classe di rischio sismico
- 80% per sismabonus con miglioramento di due o più classi di rischio sismico
- 65% per ecobonus.
Al 30 giugno con il 30% dei lavori
Chi invece riuscirà a eseguire il 30% dei lavori complessivi entro il 30 giugno avrà tre possibilità in più:
- Farsi fare lo sconto in fattura, anche a SAL, da una impresa che a sua volta cederà il credito a una banca;
- Farsi fare lo sconto in fattura, anche a SAL, da una impresa che userà il credito in prima persona per compensare le proprie imposte;
- Cedere il credito d’imposta ad un istituto di credito.
Vista l’attuale difficoltà, si auspica temporanea, di trovare intermediari finanziari disponibili ad acquisire crediti fiscali, non è da non trascurare la possibilità di soluzioni ibride tra quelle sopra elencate.
Un esempio pratico
Mario, amico di Giovanni, deve eseguire la ristrutturazione della propria villetta. L’importo dei lavori è pari a 120.000 euro iva compresa, così ripartiti:
- 20.000 euro di lavori generali
- 70.000 euro per opere antisismiche (Sismabonus)
- 30.000 euro per opere di isolamento termico (Ecobonus).
Si avvale di due piccole imprese che, con uno sprint, dovrebbero riuscire ad eseguire il 30% dei “lavori complessivi” entro il 30 giugno, raggiungendo un importo di 36.000euro. I lavori poi potranno proseguire con calma, per terminare possibilmente entro il 31/12/2022.
Mario ha una capienza fiscale di 10.000 euro/anno.
Giovanni, l’amico di Mario, ha una disponibilità fiscale di 5.000 euro/anno.
Il recupero fiscale potrà concretizzarsi nel marzo del 2023 (se i lavori si sono conclusi nel 2022), nel modo seguente:
- Euro 40.000, pari a 10.000euro*4, in detrazione diretta dalla dichiarazione dei redditi di Mario
- Euro 20.000, pari a 5.000euro*4, in cessione a Giovanni, che acquista i crediti fiscali di Mario
- Euro 20.000, mediante sconto in fattura effettuato da una delle due imprese
- Euro 40.000, in cessione alla banca.
Quando vanno terminati i lavori?
Il decreto dice quando vanno iniziati i lavori per accedere al Superbonus, sicuramente prima del 30 giugno 2022, ma non dice quando vanno terminati. Viene in aiuto l’interrogazione parlamentare num. 5-07055 del 17 novembre 2021, in occasione della quale l’Agenzia delle Entrate ha affermato quanto segue.
Relativamente al periodo temporale nel quale gli interventi devono essere completati, si osserva che – ancorché le norme sopra citate non stabiliscano il termine entro il quale i lavori debbano essere ultimati ai fini del consolidamento della detrazione o dell’esercizio dell’opzione per una delle modalità alternative alla fruizione diretta della detrazione medesima – come già precisato in diverse occasioni, risulta necessario, ai predetti fini, che gli interventi vengano comunque ultimati.